Tutela del made in Italy
PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato REGUZZONI
“MISURE INERENTI
Colleghi deputati. La produzione e la commercializzazione di tessuti di qualità è da sempre un vanto della nostra economia e del nostro tessuto produttivo. Dagli albori della storia il nostro Paese è sempre stato all’avanguardia nel selezionare le migliori materie prime, nell’elaborare metodi nuovi di creazione, tintura, lavorazione. Da sempre i prodotti finiti italiani hanno costituito un esempio e un benchmark a livello planetario. Oggi rischiamo di compromettere questa immagine che è uno dei punti di forza del nostro Paese. Rischiamo di vedere prodotti di bassa qualità e indubbia provenienza “spacciati” come prodotti tipici delle capacità artigianali del nostro settore industriale. In tal modo rischiamo di mettere a repentaglio la salute dei nostri cittadini che sono abituati a confidare nella qualità del nostro prodotto tessile e rischiamo altresì di vedere irrimediabilmente danneggiata la nostra immagine nel mondo.
La nostra preoccupazione e la sensibilità del nostro paese riguardo la qualità dei prodotti tessili deve pertanto essere massima. La presente proposta di legge intende, quindi, introdurre un sistema di tracciabilità per la valorizzazione dei prodotti tessili, che consenta alle imprese di qualificare la propria produzione e ai consumatori di avere maggiori informazioni sulla qualità e la sicurezza dei prodotti acquistati. Oltretutto, la capacità di saper selezionare ed indirizzare le proprie scelte verso prodotti di alta qualità, che rispettino la salute umana e l’ambiente, può realizzare un beneficio per i consumatori, anche in termini di riduzione dei costi. Pensiamo, ad esempio, ai costi sanitari sostenuti per curare le dermatiti allergiche scaturite dal contatto con la cute di tessuti realizzati con sostanze pericolose per la salute. Quante allergie potrebbero essere limitate attraverso l’uso di prodotti tessili di qualità?
In questo quadro si innesta poi la crisi economica che investe il comparto del tessile. Qui non si vuole accomunare le aziende tessili a tutta una schiera di questuanti che spingono per aiuti statali di vario genere: dalla rottamazione agli incentivi alle defiscalizzazioni. Le aziende tessili devono fare il loro mestiere, devono poter lavorare come sempre hanno fatto da generazioni, consentendo a centinaia di migliaia di famiglie di poter avere un lavoro e un futuro, ma per poter andare avanti abbiamo bisogno di regole chiare e soprattutto uguali per tutti.
In questo consesso ci sono quasi tutti gli anelli della filiera produttiva tessile Europea, saranno loro a testimoniare quali sforzi si fanno per realizzare sempre nuovi filati più innovativi, tessuti più performanti, con mani più secche scattanti morbide, con colori impareggiabili, con disegni unici ed esclusivi, dalla maglieria alla tessitura, dalla filatura alla stamperia, passando per ricamifici, spalmature accoppiature, bottonifici, e tutti gli accessori legati alla moda, ogni sei mesi alla disperata ricerca di qualcosa di nuovo bello unico, da presentare ad un giudice implacabile, il mercato mondiale.
Purtroppo però il mercato stesso a volte è oggetto di misure scorrette da parte di Stati sovrani, la commercializzazione del prodotto finito dal far east avviene a prezzi incredibili, alcuni Stati applicano politiche di dumping.
Questa politica non ha certo aiutato economicamente il consumatore finale, che ignaro della provenienza del prodotto, e spesso anche della tipologia merceologica, acquista a volte fidandosi di quanto recano in modo falso le etichette, accomunando il nome del marchio ad un concetto di qualità e Made in Italy.
Non si vogliono introdurre incentivi, ma si vuol chiedere con forza alla comunità Europea e al Governo Italiano di imporre la trasparenza del prodotto, l’obbligatorietà all’etichettatura del “Made in”, e la tracciabilità del prodotto.
E inoltre si vuole che migliorino i controlli. E’ risaputo che nei porti italiani arrivano centinaia di container che vengono sdoganati in modi sospetti , che contengono prodotti realizzati in Cina, magari utilizzando prodotti e coloranti dannosi , e hanno già le etichette “Made in Italy” .
A tutto questo occorre porre fine.
Se c’è qualcuno che sfida la legge, produce prodotti dannosi per la salute, consapevole che l’etichetta assicurerà l’ignaro consumatore, ecco allora che bisogna impedire tutto ciò, sia affermando che questa etichetta - che evidentemente vale ancora qualcosa – deve essere apposta solo da chi ne ha effettivamente titolo, sia disponendo misure precise riguardo la tutela della salute dei consumatori, sia applicando sanzioni severe per i trasgressori e per coloro che favoriscono i trasgressori.
Un altro aspetto che si è voluto prendere in considerazione riguarda i contributi in favore della ricerca e lo sviluppo. Le imprese che investono in innovazione devono essere premiate e non ostacolate, come oggi accade per gli infiniti paletti imposti dalla normativa vigente. Pertanto l’intervento è finalizzato a rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono alle imprese di svilupparsi ed essere più competitive.
Alla luce di quanto detto ci si augura che la presente proposta di legge possa essere inserita quanto prima nel calendario dei lavori della Commissione di merito, proprio per dare un segnale forte al mondo della piccola e media impresa e restituire così nuove prospettive di crescita al Paese.
PROPOSTA di LEGGE
“MISURE INERENTI
Articolo 1.
(Etichettatura dei prodotti e “Made in Italy”)
1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo lavorativo dei prodotti interamente realizzati nel territorio italiano, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi nei settori tessile, pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.
2. Ai fini della presente legge, per “prodotto tessile” si intende ogni tessuto – naturale, sintetico o artificiale – che costituisca parte del prodotto finito destinato all’abbigliamento, oppure all’utilizzo quale accessorio da abbigliamento, oppure all’utilizzo quale materiale componente prodotti destinati all’arredo casa e all’arredamento, intesi nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero.
3. Nella etichettatura dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l'azienda deve fornire altresì informazioni specifiche sulla conformità dei processi lavorativi alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.
4. L'utilizzo della denominazione «Made in Italy» è concesso, unicamente alle imprese che ne facciano richiesta per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai commi 5, 6 e 7, hanno avuto prevalentemente luogo nel territorio italiano, intendendosi in tal senso almeno la metà delle fasi di cui ai commi 5, 6 e7.
5. Nel settore tessile per fasi di lavorazione si intendono: la filatura, la tessitura, la maglieria, il ricamo, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibra naturale, artificiale o sintetica di importazione.
6. Nel settore pelletteria per fasi di lavorazione si intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
7. Nel settore calzaturiero per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione tomaia, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
8. Per ciascun prodotto di cui al comma 1, che non abbia i requisiti per poter utilizzare la denominazione “Made in”, rimane l’obbligo di etichettatura del Paese di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.
Articolo 2
(Criteri di attuazione)
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e del Ministro per le politiche europee, da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di utilizzo della denominazione «Made in Italy», di cui all’articolo 1, nonché le modalità di effettuazione dei relativi controlli.
2. Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, d’intesa con
a) all’adozione di un capillare sistema di controllo sulla qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana;
b) al riconoscimento – attraverso l’introduzione di disposizioni specifiche – delle peculiari esigenze di tutela della qualità e dell’affidabilità per i consumatori, anche in un’ottica di tutela del made in Italy, nei settori tessile, pelletteria e calzaturiero;
c) all’individuazione dei soggetti preposti all’esecuzione dei controlli e le relative modalità di esecuzione.
- Il regolamento, di cui al precedente comma, è aggiornato annualmente sulla base delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità.
Articolo 3
(Agevolazioni a favore della ricerca e dello sviluppo)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli stanziamenti nel bilancio dello Stato, di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2 , sono incrementatiti di 100 milioni di euro per l’anno 2009.
2. Alle imprese del comparto tessile, pelletteria e calzaturiero che investono in ricerca e sviluppo non si applica l’ultimo periodo del comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2. Pertanto, continuano ad applicarsi le norme di cui di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. All’onere di cui al presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per l’anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.
Articolo 4
(Misure sanzionatorie)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore ipotizzabile di cessione della merce al pubblico, e comunque non inferiore ad euro 5.000,00 e si applicano il sequestro e la confisca delle merci.
2. Le aziende che violano le norme della presente legge, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore ipotizzabile di cessione della merce al pubblico, e comunque non inferiore ad euro 10.000,00. In caso di reiterazione delle violazioni è disposta la chiusura dell’esercizio per un periodo da un mese ad un anno.
3.
Al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico
servizio che, preposti all’accertamento del rispetto della presente legge,
omettono di eseguire i prescritti controlli si applica la sanzione prevista
dall’articolo 328 del c.p. e con la multa fino a 30.000 euro.
4.
Se le violazioni di cui alla presente legge sono
commesse in modo sistematico ovvero attraverso attività organizzate si applica
la pena prevista dall’articolo 416 del c.p.
Articolo 5
(Norme finali)
1. Il Ministro per le politiche europee adotta le iniziative più opportune presso le competenti istituzioni europee affinché vengano adottate adeguate misure legislative volte a recepire lo spirito e i contenuti della presente legge per la tutela della tracciabilità dei prodotti tessili “Made in Italy”.
















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